Nuove disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento gestione dei contatti

Nuove disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2:

Il miglioramento del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza.
È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

In sintesi:
– I bambini positivi resteranno in isolamento nelle modalità che verranno loro indicate dal Dipartimento di prevenzione dell’Aziende sanitarie locali di riferimento e rientreranno a scuola con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e dovranno essere comunicati alla scuola
– L’attività didattica ed educativa, indipendentemente dal numero dei casi, NON viene più sospesa e viene abolita la quarantena per i contatti;
– In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe scatta il regime di autosorveglianza; ciò comporta l’obbligo per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, di indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo;
– l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 si ricorda che non è considerato il personale educativo e scolastico;
– in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del test è attestato con autocertificazione

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le misure di sicurezza stabilite dal protocollo interno Anticovid a settembre 2021.